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| Travelbuster T.O. - Roma |
- PREMESSA, NOZIONI PACCHETTI TURISTICI
Ai sensi dell'art. 2 decreto legislativo n.111 del 17-3-95 di attuazione della Direttiva 90/314/CEE: I pacchetti turistici hanno ad oggetto i viaggi, le vacanze ed i circuiti "tutto compreso", risultanti dalla prefissata combinazione di almeno due degli elementi di seguito indicati, venduti ed offerti in vendita ad un prezzo forfettario e di durata superiore alle ore ovvero estendendosi per un periodo comprendendo almeno una notte:
a) trasporto
b) alloggio
c) servizi turistici non accessori ai trasporti o all'alloggio (omiss.)..che costituiscono parte significativa del pacchetto turistico.<
- CAMPO DI APPLICAZIONE
Il contratto di cui ai programmi qui pubblicati, aventi ad oggetto l'offerta di un pacchetto turistico, si intende regolato, oltre che dalle presenti condizioni generali, anche dalla clausole indicate, nella documentazione di viaggio consegnata al consumatore. Detto contrario, sia che abbia ad oggetto servizi da fornire in territorio nazionale che estero, sarà altresì disciplinato dalla L.27/12/1977 n° 1084 di ratifica ed esecuzione della convenzione internazionale relativa al contratto di viaggio (CCV) firmata a Bruxelles il 23/4/1970, nonché il sovraccitato Decreto Legislativo 111/95.
- PRENOTAZIONI
La domanda di prenotazione dovrà essere redatta su apposito modulo, compilato in ogni sua parte e sottoscritto dal cliente. L'accettazione delle prenotazioni è subordinata alla disponibilità dei posti e si intende perfezionata, con conseguente conclusione del contratto, solo al momento della conferma scritta da parte dell'Organizzazione. L'agenzia di viaggio venditrice, in possesso di regolare licenza, potrà rilasciare al consumatore, ai sensi dell'art. 6 del Decr.Legisl.111/95 copia del contratto solo se si è già in possesso della conferma di cui al precedente paragrafo. Le indicazioni relative al pacchetto turistico non contenute nei documenti contrattuali, negli opuscoli, ovvero negli altri mezzi di comunicazione, saranno fornite dall' Organizzazione in regolare adempimento degli obblighi previsti a proprio carico dal Decr.Legisl. 111/95 in tempo utile prima dell'inizio del viaggio.
- PAGAMENTI
All'atto della prenotazione dovrà essere versato il 30% della quota complessiva del viaggio, inclusi i diritti di iscrizione e assicurativi, mentre il saldo dovrà essere versato almeno 30 giorni prima della partenza oppure in concomitanza con la prenotazione, se quest'ultima è effettuata 30 giorni antecedenti alla partenza. Il mancato incasso da parte dell'Organizzatore di viaggio dei pagamenti di cui sopra alle date stabilite costituisce clausola risolutiva espressa dal contratto, tale da determinare la risoluzione, fatto salvo il risarcimento degli ulteriori danni subiti dall'Organizzatore.
- MODIFICHE DI PACCHETTO TURISTICO
I prezzi indicati nel contratto possono essere modificati fino a venti giorni precedenti la data fissata per la partenza e soltanto in seguito a variazioni di: costi di trasporto, incluso il costo del carburante; diritti e tasse su alcune tipologie di servizi turistici quali imposte, tasse di atterraggio, di sbarco o imbarco nei porti e negli aeroporti; tasso di cambio applicato nel pacchetto in questione; Per tale variazione si farà riferimento al corso dei cambi ed al costo dei servizi in vigore alla data di pubblicazione del programma come ivi riportata. Se prima della partenza l'Organizzatore è costretto a modificare in maniera significativa un elemento essenziale del contratto, incluso il prezzo, egli è tenuto a darne tempestiva comunicazione al consumatore. A tal fine si considera significativa una modifica del prezzo superiore al 10% del medesimo, ovvero qualunque variazione su elementi configurabili come fondamentali ai fini della fruizione del pacchetto turistico complessivamente considerato. Il consumatore che riceve una comunicazione modificativa di un elemento essenziale o della modifica del prezzo superiore al 10% avrà facoltà di recedere dal contratto, senza corrispondere alcunché, ovvero di accettare la modifica, che diverrà parte del contratto con la esatta individuazione delle variazioni e delle incidenze delle stesse sul prezzo. Il consumatore dovrà dare comunicazione della propria decisione all'Organizzazione o al venditore entro due giorni lavorativi da quando è venuto a conoscenza della modifica, che altrimenti s'intende accettata. L'Organizzatore, qualora dopo la partenza non possa fornire una parte essenziale dei servizi contemplati in contratto, dovrà predisporre soluzioni alternative, senza supplemento di prezzo, un mezzo di trasporto equivalente a quello originario previsto, per il ritorno al luogo di partenza o al diverso luogo eventualmente pattuito, soltanto se tale soluzione sia soggettivamente indispensabile. Le modifiche da parte del consumatore a prenotazioni già accettate, obbligano l'Organizzatore soltanto se è nei limiti in cui possono essere soddisfatte. In ogni caso la richiesta di modifiche comporta l'addebito al consumatore delle maggiori spese contenute come segue: Sostituzioni (cambiamento dei nomi); addebito della quota d'iscrizione per il Cliente rinunciatario a partire da 30 giorni di calendario prima della partenza art.7 condizioni generali. Modifica albergo stessa località; Modifica del tipo e/o numero di camere; Modifica della classe di volo addebito di 30 euro per pratica e per variazioni a partire da 30 giorni lavorativi prima escluso il sabato: dopo l'addebito sarà comunicato per caso; Modifica della data di partenza del viaggio; Riduzione della durata del viaggio/soggiorno; addebito della quota di iscrizione fino a 30 giorni prima della partenza; dopo l'addebito della sola penale prevista dall'art 6 del 50%.
- RECESSO DEL CONSUMATORE
Il consumatore può recedere dal contratto senza corrispondere alcunché gli venga comunicata la modifica di un elemento essenziale, ai sensi del precedente articolo 5, 3° comma, nel qual caso, ove eserciti il recesso, ha diritto, in via alternativa, ad usufruire di un altro pacchetto turistico, ovvero ad essere rimborsato della parte del prezzo già corrisposta al momento del recesso. Il pacchetto di cui il consumatore decida di usufruire, dovrà essere di importo non inferiore a quello originariamente previsto. Se l'Organizzatore o per suo conto il venditore, non sono in grado di proporre un pacchetto di importo equivalente o superiore, il consumatore ha diritto ad essere rimborsato della differenza.
Al consumatore che recede dal contratto per casi diversi da quelli previsti nei precedenti commi del presente articolo, saranno addebitate la quota d'iscrizione, se prevista, nonché a titolo di corrispettivo per il recesso somme non superiori a quelle di seguito indicate:
Servizi Alberghieri, Pacchetti turistici con voli noleggiati o speciali ( oltre 5 ore di volo no-stop ) o con IT di gruppo intercontinentale,
10% della quota di partecipazione sino a 30 giorni lavorativi (escluso il sabato) prima della partenza;
30% della quota di partecipazione da 29 a 18 giorni lavorativi (escluso il sabato) prima della partenza;
50% della quota di partecipazione da 17 a 10 giorni lavorativi (escluso il sabato) prima della partenza;
75% della quota di partecipazione da 9 giorni lavorativi a 3 giorni lavorativi (escluso il sabato) prima della partenza;
100% della quota di partecipazione dopo tali termini.
Nel caso di gruppi precostituiti le somme di cui sopra verranno concordate di volta in volta alla firma del contratto.
Biglietteria aerea con voli noleggiati o speciali ( oltre 5 ore di volo no-stop ) o con IT di gruppo intercontinentale.
10% della quota di partecipazione sino a 30 giorni lavorativi (escluso il sabato) prima della partenza;
100% della quota di partecipazione oltre tale termine.
N.B. Eventuali quote di iscrizione/spese apertura pratica non sono rimborsabili.
- SOSTITUZIONI
Il cliente rinunciatario può farsi sostituire da altra persona sempre che: l'Organizzatore ne sia informato per iscritto almeno 5 giorni lavorativi prima della data fissata per la partenza, ricevendo contestualmente comunicazione circa le generalità del cessionario; non vi ostino ragioni attinenti al passaporto, ai visti, ai certificati sanitari, alla sistemazione alberghiera, ai servizi di trasporto o comunque tali da rendere impossibile la fruizione del pacchetto di persona diversa dal cliente rinunciatario; Il soggetto subentrante rimborsi all'Organizzatore tutte le spese sostenute per procedere alla sostituzione nella misura che gli verrà quantificata all'atto della comunicazione della cessione. Sarà inoltre solidamente responsabile con il cessionario per il pagamento del saldo del prezzo nonché degli importi di cui alla lettera C del precedente articolo.
- MANCATA ESECUZIONE
Il consumatore può esercitare i diritti previsti dal precedente Art.6 commi 1° e 2°, anche nel caso in cui prima della partenza, l'Organizzatore, per qualsiasi ragione, tranne un fatto proprio del consumatore, comunichi l'impossibilità di effettuare le prestazioni oggetto del pacchetto. L'Organizzatore può annullare il contratto quando non sia stato raggiunto il numero minimo previsto dei partecipanti e sempre che ciò sia portato a loro conoscenza nel termine precedente l'inizio dei servizi turistici indicato dall'Organizzatore.
In tal caso, così come nell'ipotesi del recesso di cui al precedente Art. 6 comma 1° e 2°, anche nel caso in cui prima della partenza, l’Organizzatore sarà tenuto solo al rimborso delle somme percepite entro 7 giorni lavorativi dal momento del recesso o della cancellazione, escluso ogni ulteriore esborso.
- OBBLIGHI DEI PARTECIPANTI
I partecipanti dovranno essere muniti di passaporto individuale o di altro documento valido per tutti i paesi toccati dall'itinerario, nonché dei visti di soggiorno e di transito e dei certificati sanitari che fossero eventualmente richiesti. Essi inoltre dovranno attenersi all'osservanza delle regole di norma prudenza e diligenza, a tutte le informazioni fornitegli dall'Organizzatore, nonché ai suggerimenti e alle disposizioni amministrative o legislative relative al pacchetto turistico. I partecipanti saranno chiamati a rispondere di tutti i danni che l'Organizzatore dovesse subire a causa della loro inadempienza delle sopra esaminate obbligazioni. Il consumatore è tenuto a fornire all'Organizzazione tutti i documenti, le informazioni e gli elementi in suo possesso utili per l'esercizio del diritto di surroga di quest'ultimo nei confronti dei terzi responsabili del danno ed è responsabile verso l'Organizzatore del pregiudizio arrecato al diritto di surrogazione.
Il consumatore comunicherà altresì per iscritto all'Organizzatore all'atto della prenotazione quei particolari desiderati che potranno eventualmente fornire oggetto di accordi specifici sulle modalità del viaggio, sempre che ne risulti possibile l'attuazione.
- CLASSIFICAZIONE ALBERGHIERA
La sistemazione alberghiera, in assenza di classificazione ufficiali riconosciute dalle competenti Pubbliche Autorità dei paesi membri della CEE cui il relativo servizio si riferisce, è stabilita dall'Organizzatore in base ai propri criteri di valutazione degli standard di qualità.
- RESPONSABILITA' DELL' ORGANIZZATORE
L' Organizzatore risponde di danni arrecati al consumatore a motivo dell'adempimento totale o parziale delle prestazioni contrattualmente dovute, sia che le stesse vengano effettuate da lui personalmente, che da terzi fornitori dei servizi, a meno che l'evento è derivato da fatto del consumatore ( ivi comprese iniziative autonomamente assunte da quest'ultimo nel corso dell'esecuzione dei servizi turistici) o da quello estraneo alla fornitura delle prestazioni previste dal contratto, da caso fortuito, da forza maggiore ovvero da circostanze che lo stesso Organizzatore non poteva, secondo la diligenza personale, ragionevolmente prevedere o risolvere.
- LIMITI DEL RISARCIMENTO
Il risarcimento dovuto dall'Organizzatore non può in ogni caso essere superiore alle indennità risarcitorie previste dalle convenzioni internazionali in riferimento alle prestazioni il cui inadempimento ne ha determinatola responsabilità sia a titolo contrattuale che a titolo extra contrattuale; precisamente la Convenzione di Varsavia del 1929 sul trasporto aereo internazionale nel testo modificato dall'Aia nel 1955; la Convenzione di Berna (CIV) sul trasporto ferroviario; la Convenzione di Parigi del 1962 sulla responsabilità degli albergatori, nel testo di cui agli Art. 1783 e seguenti c.c.; la Convenzione di Bruxelles (CCV) sulla responsabilità dell’Organizzatore. In ogni caso il limite risarcitorio per danni diversi da quelli alla persona non può superare l'importo di 5.000 franchi oro germini per qualsiasi altro danno previsto dall'art. 13 n.2 CCV. Qualora il testo originario delle predette convenzioni avesse a subire emendamenti, o nuove convenzioni internazionali concernenti le prestazioni oggetto del pacchetto turistico entrassero in vigore, si applicheranno i limiti risarcitori previsti dalle fonti di diritto uniforme vigenti al momento del verificarsi dell'evento dannoso.
- OBBLIGO DI ASSISTENZA
L'Organizzatore è tenuto a prestare le misure di assistenza al consumatore imposte dal criterio di diligenza professionale esclusivamente in riferimento agli obblighi a proprio carico per disposizioni di legge o di contratto. L’Organizzatore non è responsabile nei confronti del consumatore per l'inadempimento da parte del venditore degli obblighi a carico di quest'ultimo.
- RECLAMI E DENUNCE
Il consumatore, a pena di decadenza ai senso dell' art.9 n.2 Decr. Legisl. 111/95, deve denunciare per iscritto, sotto forma di reclamo all'Organizzatore le difformità ed i vizi del pacchetto turistico, nonché l'inadempienza nella sua organizzazione o realizzazione, all'atto stesso del loro verificarsi o , se no immediatamente riconoscibili, entro 10 giorni dalla data del previsto rientro presso la località di partenza. Qualora i reclami siano presentati nel luogo di esecuzione delle prestazioni turistiche, l'Organizzatore deve prestare al consumatore l'assistenza richiesta dal precedente art. 13 al fine di ricercare una pronta ed equa soluzione. Analogamente dovrà provvedere l'Organizzatore, anche nel caso di reclamo presentato al termine dei servizi garantendo in ogni caso una sollecita risposta alla richiesta del consumatore.
- ASSICURAZIONI CONTRO LE SPESE DI ANNULLAMENTO E DI RIMPATRIO
Se non espressamente comprese nel prezzo, prima della partenza, è possibile, ed anzi consigliabile, stipulare presso gli uffici dell' Organizzatore e/ o del venditore speciali polizze assicurative contro le spese derivanti dall'annullamento del pacchetto, infortuni e bagaglio. Sarà altresì possibile stipulare un contratto di assistenza che copra le spese di rimpatrio in caso di incidenti e malattie.
- FONDO DI GARANZIA
Presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri è stato istituito un Fondo Nazionale di Garanzia cui il consumatore può rivolgersi, ai sensi dell' Art.21 Decr.Legisl. 111/95, in caso di insolvenza o di fallimento del venditore o dell'Organizzazione, per la tutela delle seguenti esigenze:
a) rimborso del prezzo versato;
b) suo rimpatrio in caso di viaggio all'estero;
Il fondo deve altresì fornire un'immediata disponibilità economica in caso di rientro forzato di turisti da Paesi Extracomunitari in occasioni di emergenze imputabili o meno al comportamento dell'Organizzazione. Le modalità d'intervento del Fondo sono stabilite con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri ai sensi dell'Art.21 del Decr.Legisl. 111/95.
- FORO COMPETENTE-CLAUSOLA COMPROMISSORIA
Per ogni controversia dipendente dal presente contratto sarà competente esclusivamente il Foro ove ha sede il Tour Operator. Di comune accordo peraltro potrà essere previsto che le controversie nascenti dall'applicazione, interpretazione, esecuzione del contratto siano devolute alla decisione di un Collegio Arbitrale composto da tanti arbitri quante sono le parti in causa più uno che funga da Presidente nominato dagli Arbitri già designati, ovvero in mancanza del Presidente del Tribunale ove ha sede il Tour Operator. ll Collegio Arbitrale che ha sede nel luogo in cui si trova la sede legale del Tour Operator deciderà ritualmente e secondo diritto, previo eventuale tentativo di conciliazione.
- AMPLIAMENTO DELLE RESPONSABILITA' DEI VETTORI AEREI COMUNITARI
Dal 17 Ottobre 1998 i soli vettori comunitari sono illimitatamente responsabili per danni da morte, ferite e lesioni al passeggero ai sensi del regolamento CE n° 2027/97, che stabilisce anche la responsabilità
oggettiva(ossia senza colpa) del vettore per danni fino all'ammontare di 100.000 diritti speciali di prelievo, equivalenti a Lit.236.192.000(al 30.06.98). La responsabilità del Tour Operator nei confronti del passeggero resta disciplinata dal D.L. n°111/95 e dalle Condizioni Generali di Contratto pubblicato nel presente catalogo.
CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO DI VENDITA DI SINGOLI SERVIZI TURISTICI
A) Disposizioni normative
I contratti aventi in oggetto l'offerta del solo servizio di trasporto, di soggiorno, ovvero di qualunque altro separato servizio turistico, non potendosi configurare come fattispecie negoziale di organizzazione di viaggio ovvero di pacchetto turistico, sono disciplinati dalle seguenti disposizioni della CCV : art.1 n°3 e n°6; art. da 17 a 23; art. da 24 a 31, per quanto concerne le previsioni diverse da quelle relative al contratto di organizzazione.
B) Condizioni di Contratto
A tali contratti sono altresì applicabili le seguenti clausole delle condizioni generali di contratto di pacchetti turistici sopra riportate: art. 3 1° comm; art.4; art. 7; art. 9 1° comma; art.10; art.14 1° comma; art.15; art.17. L'applicazione di dette clausole non determina assolutamente la configurazione dei relativi contratti come fattispecie di viaggio o soggiorno organizzato o pacchetto turistico. La terminologia delle citate clausole relative al contratto di pacchetto turistico (Organizzazione viaggio, ecc.) va pertanto intesa con riferimento alle corrispondenti figure del contratto di vendita di singoli servizi turistici(venditore, soggiorno, ecc.)
C) Recesso del consumatore
Al consumatore che receda dal contratto per qualsiasi motivo purché non imputabile al venditore, saranno addebitate la quota d'iscrizione, se prevista, nonché, a titolo di corrispettivo, somme non superiori a quelle di seguito indicate:
a) Soggiorni in alberghi, appartamenti, residence, ville e villaggi in formula alberghiera:
*le stesse somme previste dal punto A) art.6
b) Solo trasporto con voli speciali o noleggiati(sino a 5 ore di volo no-stop)
*le stesse somme previste dal punto B) art.6
c) Solo trasporto con voli speciali o noleggiati (oltre 5 ore di volo no-stop)
Soggiorni in appartamenti, residence, ville e villaggi in formula d'affitto
*le stesso somme previste dal punto C) art.6
d) Solo trasporto con aerei di linea o con altri mezzi. Servizi turistici non accessoriati al trasporto o all'alloggio
*le somme previste dal fornitore oltre alla quota d'iscrizione
Comunicazione obbligatoria ai sensi dell'art.16 della legge n.269/98:
" La legge italiana punisce con la pena della reclusione i reati inerenti alla prostituzione e alla pornografia minorile, anche se gli stessi sono commessi all'estero” (Legge numero 269 del 3/8/98)
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